E' stato pubblicato il decreto interministeriale del 28 marzo 2020 che fissa le modalità di attribuzione dell’indennità, prevista dal decreto-legge c.d. “Cura Italia”, a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza, in favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria danneggiati dalla situazione epidemiologica da Covid-19. ( pdf clicca qui per scaricare il decreto in PDF (2.03 MB) )

Il provvedimento prevede che ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, sia concessa un’indennità per il mese di marzo pari a euro 600.

L’art. 1 (Indennità per lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria a valere sul “Fondo per il reddito di ultima istanza”) al comma 2 stabilisce che questo importo sarà riconosciuto:
a) ai lavoratori che abbiamo percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza COVID-19;
b) ai lavoratori che abbiano percepito nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso, ai sensi dell’articolo 2, la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

L’art. 2 (Definizione di cessazione, riduzione e sospensione dell’attività) dispone che:
a) per cessazione dell’attività: la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
b) per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa: una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.

L’art. 3 (Modalità di attribuzione dell’indennità e obbligo di comunicazione degli elenchi dei beneficiari) dispone che le domande per l'ottenimento dell'indennità possono essere presentate dai professionisti presso gli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti. Gli enti di previdenza obbligatoria procedono per gli iscritti alla verifica dei requisiti e provvedono, alla erogazione dell’indennità in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio.

Si sottolinea che i medici e gli odontoiatri possono chiedere all’Enpam l’indennizzo statale di 600 euro destinato ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli Enti di previdenza privati. La domanda può essere presentata a un solo Ente di previdenza obbligatoria.

L’Enpam ha, infatti, aperto il modulo online anche per richiedere l’indennizzo statale di 600 euro previsto dal decreto-legge c.d. Cura Italia, cumulabile, secondo quanto scritto sul sito, con il bonus fino a 1.000 euro al mese che la Fondazione ha deliberato per i liberi professionisti.

Le domande per l’indennizzo statale di 600 euro si potranno presentare fino al 30 aprile.

Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda al sito istituzionale dell’Enpam.