Si ritiene opportuno segnalare che l’Assemblea della Camera dei deputati, nella seduta del 18.12.20, ha approvato definitivamente il disegno di legge n. 2828 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

L’art. 10-bis (Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19) stabilisce che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile e del valore della produzione, e non rilevano ai fini della deducibilità di interessi passivi e altre componenti negative di reddito.

Così come evidenziato nel Dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, “l'articolo, introdotto al Senato, stabilisce al comma 1 che i contributi e le indennità di qualsiasi natura, erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Tale rapporto è richiamato dagli articoli 61 e 109, comma 5, del D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR) rispettivamente ai fini della determinazione della quota di deducibilità degli interessi passivi e delle spese e altri componenti negativi (diversi dagli interessi passivi) riferiti indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito. La disposizione chiarisce che sono inclusi nell'ambito della stessa tutti i trasferimenti diversi da quelli esistenti prima dell'emergenza, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione. Il comma 2 specifica che la detassazione stabilita dal comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni definite dal ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 fìnal. Viene ribadito inoltre che sono oggetto della detassazione esclusivamente le misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera dei Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020”.

Vi segnalo infine che il provvedimento è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

pdf FNOMCeO - Attività professionale post Covid 19 - art.10 bis DDL n.2828 (275 KB)