Al fine di organizzare la propria attività formativa si riportano alcune importanti informazioni in materia di obblighi formativi ECM.

I medici e gli odontoiatri sono tenuti ad acquisire i crediti ECM a decorrere dall’anno solare successivo a quello di iscrizione all’Albo, per tutta la durata della loro vita professionale.

La normativa prevede circostanze in cui il medico è esonerato o esentato dall’obbligo di conseguire crediti ECM, come ad esempio la frequenza di un corso di specializzazione o alcune situazioni in cui si sospende l’attività medica (malattia, maternità, aspettativa…): in questi casi, il medico è invitato ad inoltrare al Co.Ge.A.P.S. la segnalazione del motivo che giustifica l’esonero o l’esenzione, precisando il periodo temporale (vedi paragrafo 4 del manuale sulla formazione contiinua).

Per il triennio 2020/2022 l'obbligo formativo è pari a 150 crediti (salvo esoneri, esenzioni e altre riduzioni) da conseguire entro il 31/12/2022.

COME VERIFICARE IL PROPRIO OBBLIGO FORMATIVO ECM

Il Professionista può verificare il proprio obbligo formativo ECM accedendo all’area riservata del Co.Ge.A.P.S. tramite SPID: https://application.cogeaps.it/login/  

Co.Ge.A.P.S. è l’unica piattaforma di riferimento per la gestione dei crediti ECM dei professionisti sanitari. Per ogni triennio il Professionista sanitario può visualizzare:

  • l’obbligo formativo standard e l’obbligo formativo individuale,
  • i crediti ECM acquisiti,
  • eventuali riduzioni,
  • le sezioni dove inserire eventuali esoneri, esenzioni e la formazione individuale.

A partire dall’1/10/2021 è stata disattivata la modalità di accesso con username e password. Il Professionista può accedere all’area riservata al link: https://application.cogeaps.it/login/ esclusivamente con il proprio SPID.

BONUS COVID

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha dato mandato al Co.Ge.A.P.S. di riconoscere a tutti i medici e odontoiatri, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19, il "bonus ECM" (pari ad un terzo del fabbisogno formativo individuale) entro il 31/07/2022. Tale riduzione dei crediti è verificabile nell'area riservata del sito Co.Ge.A.P.S. di ciascun professionista. 

CREDITI ECM IN MATERIA DI RADIOPROTEZIONE

 Per il triennio formativo 2020-2022, l’obbligo di aggiornamento in materia di Radioprotezione è il seguente:

  • per i medici specialisti in fisica medica e per tutti gli specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività radiologica complementare, i crediti ECM in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 15% dei crediti complessivi del triennio;
  • per gli altri specialisti, i medici di medicina generale e i pediatri di famiglia, i crediti ECM in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10% dei crediti complessivi del triennio.

Tali percentuali sono riferite all’obbligo formativo individuale. Ad esempio, se un medico di famiglia ha un obbligo formativo individuale triennale di 120 crediti ECM (perché beneficia di una qualche riduzione), la percentuale del 10% va calcolata su 120 (cioè 12 crediti saranno da dedicare alla Radioprotezione). Se invece un odontoiatra ha un obbligo formativo individuale standard di 150 crediti ECM, la percentuale del 15% va calcolata su 150 (ossia 22,5 crediti da dedicare alla Radioprotezione).

N.B.: In collaborazione con l’OMCeO di Terni ripeteremo il 26/11/2022 un “evento in materia di radioprotezione del paziente ex art. 162 del d.lgs. 101 del 2020”.

Il convegno sarà aperto ad un massimo di 100 iscritti all'OMCeO PG (le modalità per iscriversi verranno comunicate tra qualche settimana)

Per acquisire crediti sul tema, La informo che la FNOMCeO ha anche inserito online, sulla piattaforma FadInMed, un corso FAD dal titolo “La radioprotezione ai sensi del D.Lgs. 101/2020 per medici e odontoiatri”. (*)

ESONERO ECM PER I PENSIONATI

Per i professionisti che hanno compiuto 70 anni, il Co.Ge.A.P.S. riconosce in modo automatico l’esenzione dall’obbligo ECM presupponendo l’esercizio saltuario della professione. Se invece la professione viene esercitata abitualmente, il professionista ultra 70enne deve comunicare al COGEAPS l’esercizio non saltuario dell’attività professionale perché in tal caso resta soggetto all’obbligo formativo ECM. Tale operazione è eseguibile nell’area riservata del sito Co.Ge.A.P.S.: https://application.cogeaps.it/login/  

REGOLARITÀ ECM E ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

Infine riteniamo utile ricordare che la Legge 233/2021 di attuazione del PNRR prevede che a decorrere dal triennio formativo 2023-2025 l'efficacia delle polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi sarà condizionata all'assolvimento, in misura non inferiore al 70%, dell'obbligo formativo individuale ECM dell'ultimo triennio utile.

Per di più la formazione permanente del medico è obbligatoria anche ai sensi dell’art. 19 del Codice di Deontologia Medica per cui il mancato rispetto dell’obbligo ECM può avere rilevanza disciplinare. 


(*) ECM Radioprotezione
Il corso FadInMed della FNOMCeO si articola in 4 moduli con video-lezioni e questionari ECM, illustra nei dettagli le novità legate all’introduzione della nuova normativa sulla radioprotezione, di grande interesse per tutta la classe medica ed odontoiatrica.
L’opera è particolarmente utile per tutti coloro che prescrivono esami connessi ad esposizione medica e per gli esercenti l’attività radiodiagnostica complementare: odontoiatri e medici non specialisti in radiologia o medicina nucleare che utilizzano radiazioni ionizzanti per la pratica clinica quotidiana.
Il corso (ID 353910) eroga 8 crediti ECM ed è fruibile online fino al 31 dicembre 2022.
 

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