Sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2026 è stato pubblicato il Decreto del Ministro della Salute del 15 settembre 2026 recante: “Definizione delle misure minime uniformi per la sicurezza, la custodia, la tracciabilità e la gestione dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope, ad uso umano e veterinario, detenuti o utilizzati nelle strutture sanitarie pubbliche e private”.
Il provvedimento riguarda i medicinali compresi nelle sezioni A, B e C della tabella dei medicinali allegata al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e si applica alle farmacie ospedaliere e territoriali delle aziende sanitarie, agli ospedali e alle case di cura pubbliche e private senza farmacia interna, alle unità operative ospedaliere e territoriali diverse dalla farmacia, ai servizi pubblici per le dipendenze, alle strutture penitenziarie, ai magazzini centralizzati delle aziende sanitarie e alle altre strutture pubbliche o private individuate dall’articolo 42 del Dpr n. 309/1990, comprese quelle veterinarie, autorizzate all’esercizio delle professioni sanitarie e che detengono o impiegano i medicinali interessati.
Tutte le strutture interessate sono tenute a conformarsi agli adempimenti e a porre in atto le relative procedure entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto.