Si segnala per opportuna conoscenza la risposta dell’Agenzia delle Entrate indicata in oggetto rilasciata a seguito di istanza di interpello da parte di una associazione tra professionisti (vedi allegato).

L’Agenzia delle Entrate, richiamando la circolare n. 22/E del 2020 in cui si fa riferimento agli Studi associati composti da professionisti associati iscritti ad enti privati di previdenza, ha chiarito che “non sono inclusi tra i fruitori del contributo i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 del 10 febbraio 1996, n. 103. Ne consegue che, gli studi associati composti da tali soggetti, non acquisendo propria autonomia giuridica rispetto ai singoli soggetti, restano parimenti esclusi”, sottolineando, inoltre, che “nel caso in esame, quindi, l'associazione istante essendo costituita tra ... iscritti all'ente di diritto privato di previdenza obbligatoria ...... che rientra tra i predetti enti di previdenza obbligatoria, resta esclusa dal contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto rilancio”.

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