Con la sostituzione dell’art.4 del decreto-legge n.44/2021, ad opera dell’art.1 del decreto-legge n.172/2021, è stato profondamente cambiato il processo di verifica e sospensione dei sanitari che non rispettano l’obbligo vaccinale.

Non sono più le Aziende Sanitarie Locali che provvedono ad accertare la sospensione dei professionisti, qualora non ottemperino all’obbligo di legge, bensì sono gli Ordini territorialmente competenti a porre in essere gli adempimenti per accertare la sospensione con gli effetti conseguenti.

Pertanto gli OMCeO diventano parte attiva nel processo di verifica della rispondenza dei propri iscritti alle norme dettate in materia di contenimento dell’epidemia da COVID-19 al fine di tutelare la salute pubblica.

Entrando nel merito dell’articolato del decreto n.172/2021 si evidenziano i punti salienti che emergono nei commi 3, 4, 5 e 6 fornendo i primi chiarimenti operativi, volti anche ad uniformare i comportamenti degli OMCeO.

1) Per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta agli Albi degli Ordini professionali territoriali, l'adempimento dell'obbligo vaccinale è requisito ai fini dell'iscrizione, fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

2) La Federazione avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma DGC), esegue la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti-Sars–CoV2 degli iscritti agli Albi.

Il Ministero della Salute ha precisato che l’obbligo della dose di richiamo per i professionisti sanitari sussiste a partire dal momento in cui sono decorsi 5 mesi (150 giorni) dal completamento del ciclo primario, secondo i termini indicati dalla circolare n.53312 del 22 novembre 2021.

Sin dal 151esimo giorno successivo al completamento del ciclo vaccinale primario, per i medici che non risultino vaccinati con la dose di richiamo, il sistema informativo della piattaforma DGC utilizzata dalla FNOMCeO per la verifica restituirà il messaggio di “obbligo non rispettato”, in modo da consentire agli Ordini professionali e ai responsabili delle strutture di avviare la fase di accertamento in contraddittorio.

Pertanto, a partire dal 15 dicembre 2021, i professionisti sanitari che non risultino  ancora vaccinati con la dose di richiamo e per i quali siano decorsi i 150 giorni dal completamento del ciclo primario, per evitare la sospensione, dovranno essere in possesso della richiesta di prenotazione della dose di richiamo da esibire all’Ordine professionale di appartenenza. L’iscritto non sarà sospeso laddove presenti la richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a 20 dalla ricezione dell’invito ad adempiere ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.L. 44/2021 e s.m.i..

3) L’OMCeO invierà, a ciascun sanitario presente in elenco, una comunicazione PEC con la quale si invita a produrre, nel termine di 5 giorni, la documentazione comprovante:

  • l’effettuazione della vaccinazione;
  • ovvero l’omissione o il differimento della stessa in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid-19 che dovranno essere acquisite agli atti degli Omceo;
  • ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro un termine non superiore a 20 giorni dal ricevimento della comunicazione specificando che, in tale ipotesi, il sanitario dovrà altresì trasmettere entro 3 giorni dalla suddetta somministrazione la certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale, in mancanza della quale l’Ordine procederà comunque alla sospensione;
  • comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1 del medesimo. 
Il sanitario, se dipendente, dovrà inoltre fornire obbligatoriamente i dati del proprio datore di lavoro.
L’omissione di tale comunicazione costituisce grave violazione di normativa di legge in quanto obbligo per i sanitari che abbiano un rapporto di lavoro dipendente in essere, oltre a illecito disciplinare.
 
4) Decorsi i termini dei 5 giorni, nel caso in cui il professionista non risponda o dalla documentazione venga accertato il mancato adempimento, l’Ordine deve:
  1. adottare l’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale e procedere alla immediata annotazione della sospensione sull’Albo;
  2. dare comunicazione immediata alla FNOMCeO;
  3. dare comunicazione al datore di lavoro, qualora a conoscenza, della sospensione del sanitario;
  4. dare comunicazione alle Autorità e agli Enti di cui agli artt. 2 e 49 del DPR n.221/1950.
5) La sospensione ha efficacia fino alla data di comunicazione, effettuata dal sanitario, all’Ordine e al datore di lavoro per i sanitari dipendenti: 
  1. del completamento del ciclo vaccinale primario;
  2. per i professionisti che hanno completato il ciclo primario, della somministrazione della dose di richiamo,
  3. comunque non oltre il 15 giugno 2022.
6) L’Ordine quando riceve dal sanitario la comunicazione dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale, unitamente alla prova della comunicazione inviata al datore di lavoro, provvede ad adottare la delibera di cancellazione della sospensione, con decorrenza dal giorno di ricevimento della comunicazione medesima e la invia al sanitario per conoscenza. Nel caso in cui l’interessato ometta di dare prova della comunicazione inviata al datore di lavoro, la sospensione mantiene la propria efficacia sostanziale.
 
Con il Decreto n.06401/2021 il Consiglio di Stato afferma che la scelta di non vaccinarsi  "assume una connotazione ancor più peculiare e dirimente allorché il rifiuto di vaccinazione sia opposto da chi, come il personale sanitario, sia - per legge e ancor prima per il cd. “giuramento di Ippocrate” - tenuto in ogni modo ad adoperarsi per curare i malati..."
 
Si evidenzia che l’esenzione o il differimento della vaccinazione possono essere attestate unicamente dal medico di medicina generale dell’assistito secondo le indicazioni fornite nelle circolari del Ministero della salute in materia, ai sensi del comma 2 dell’art.4 del dl n.172/2021. 
 
L’analisi delle attestazioni l’esenzione o il differimento dell’obbligo vaccinale sarà effettuata direttamente dall’OMCeO. 
 
Si raccomanda ai MMG di conservare, in forma cartacea o digitale, la documentazione relativa alle specifiche condizioni cliniche che comportano accertato pericolo per la salute dell’esonerato, per eventuali verifiche da parte delle autorità competenti.
 
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