Normativa di riferimento


Art. 30, d.lgs. n. 33/2013

Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonch‚ i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.


 

l’Ordine non ha contratti di loaczione o affitto in atto.